Art. 2.
(Delega al Governo per l'equiparazione del procedimento negoziale e del trattamento economico e pensionistico del personale del CNVVF a quelli previsti per le Forze di polizia ad ordinamento civile).

      1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del CNVVF secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, garantendo, comunque, il mantenimento del trattamento economico

 

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più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo:

          a) equiparazione del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale avente qualifiche analoghe e che svolge le stesse mansioni presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

          b) equiparazione del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del medesimo decreto legislativo n. 217 del 2005, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

      2. Per il personale operativo permanente del CNVVF, del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) equiparazione nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, prevedendo analoghi istituti normativi e analoghe carriere;

          b) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale e accessorio con il trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121;

          c) esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;

 

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          d) estensione al personale permanente del CNVVF delle indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, e successive modificazioni;

          e) applicabilità dell'indennità giornaliera per servizi esterni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

          f) applicabilità al personale permanente del CNVVF, compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, dell'istituto del congedo straordinario di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

          g) applicabilità del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          h) applicabilità della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          i) riconoscimento del tempo di trasferimento dalla sede di servizio all'eventuale sede di intervento in calamità o in emergenza quale servizio prestato ai fini della contabilizzazione dell'orario di lavoro;

          l) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

      3. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui al comma 2, lettera b), con specifico decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, sono definite le equiparazioni delle qualifiche del personale operativo permanente del CNVVF, comprese quelle del personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, alle qualifiche del personale operativo della Polizia di Stato.

 

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      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza dei pareri.
      5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      6. L'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.